Buonasera Mario,
Mi scuso anticipatamente per il messaggio lungo.
Si certo, confermo che in base alla guida del quadro RW, il calcolo dell'imposta dovuta sul VALORE dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE) e' chiaro e immediato.
La confusione e l’incertezza derivano dal fatto che la suddetta guida non indica con precisione e con gli esempi pratici come si determina il VALORE dei numerosi altri prodotti finanziari detenuti ed operati all'estero, come ad esempio i contratti Futures aperti e conclusi in mercati regolamentati esteri (come possono essere quelli scambiati alla CME di Chicago, attraverso societa’ di intermediazione estere come IB nel Regno Unito).
Data questa mancanza di chiarezza nella guida del quadro RW, ho cercato di capire come si determina il valore dei contratti futures, emessi da e operati attraverso le sociata' residenti sul territorio dello Stato Italiano.
Con il fatto che io opero esclusivamente i contratti futures, sono partito da come viene concepita la FTT, ossia:
(1) Comma 491, che tratta il transferimento dei prodotti azionari e/o di altri prodotti partecipativi.
(2) Comma 492, che tratta le modalita' d'imposta sulle operazioni (o ATTIVITA’) degli strumenti finanziari derivati.
Quindi, sintetizzando:
Il Comma 492 del FTT dice che l'imposta sulle operazioni (o ATTIVITA’) su strumenti finanziari derivati e':
(1) In misura fissa,
(2) DETERMINATA con riferimento:
(A) alla tipologia di strumento e
(B) al VALORE NOZIONALE del CONTRATTO, secondo la tabella 3 allegata alla Legge n. 228/2012
(3) Dice anche che per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti
(A) La medesima imposta in misura fissa e' ridotta a un QUINTO !
Detto quanto sopra, quindi rimango dell’opinione che:
(1) La FTT non e’ altro che un’IMPOSTA sul VALORE delle ATTIVITA’ finanziarie (sui prodotti finanziari emessi da societa' residenti sul territorio dello Stato Italiano), e svolte da parte degli investitori attraverso le intermediarie residenti sul territorio dello Stato Italiano. In questo caso il capitale rimane sul territorio dello stato Italiano, con annessi e connessi, incluso il rischio di default dell’intermediario residente.
(2) La IVAFE non e’ altro che un’IMPOSTA sul VALORE delle ATTIVITA’ finanziarie (sui prodotti finanziari emessi da societa' estere), e svolte da parte degli investitori attraverso le intermediarie residenti all'estero. In questo caso il capitale rimane sul territorio dello stato estero, con annessi e connessi, incluso il rischio di default dell’intermediario estero.
*** Per esempio, se consideriamo un conto di investimento presso la IB (UK), avente come capitale (ossia il NAV, net asset value) iniziale e finale dell’anno pari a 10,000,000 USD (un conto che per pura fortuna non subisce ne minusvalenze ne plusvalenze alla fine dell’anno), decide di aprire e chiudere, ogni giorno dell’anno, 50 contratti futures DIVERSI tra loro (scambiati sulla piattaforma GLOBEX) ed aventi come valore nozionale 99.999 EUR cadauno, convertiti da USD per il calcolo che segue).
Per come e’ concepita la FTT (caso 1) pagherei un'imposta, sul valore di queste attivita' finanziarie, pari a 1.890 EUR l'anno (((0,75*0,2)*50)*252), mentre se la IVAFE viene concepita come 0,2% sul NAV rilevato alla fine dell’anno (caso 2) pagherei un’ imposta pari a 20.000 EUR l'anno (10,000,000*0,002). Se invece la IVAFE viene concepita come 0,2% sul valore nozionale dei contratti futures (caso 3), senza gli sconti del Comma 492 del FTT, pagherei un imposta pari a 9.999,9 EUR l'anno (99.999*0,002*50).
Quindi in termini di costi e di scelte economiche: Il caso 2, rispetto al caso 1, paga almeno 10 volte di piu, mentre il caso 3, rispetto al caso 1, ne paga almeno 5 volte di piu’ !!!
Tu come pensi che l’IVAFE sia concepita (caso 1, caso 2 o caso 3)?
Concludo che se io, come Stato, incentivassi le operazioni finanziarie sui prodotti finanziari emessi da societa' residenti sul mio territorio, riducendo drasticamente le imposte dovute sul VALORE delle loro ATTIVITA’ FINANZIARIE (caso FTT), di fatto influisco la scelta degli investitori su dove spostare e con chi investire i loro capitali, rendendo di conseguenza la circolazione dei capitali nel mercato unico Europeo NON del tutto libera.
NB. Comma 491 ulteriormente riduce l'imposta a 0,1% per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Grazie per la tua pazienza nel leggere questo mio lungo messaggio.
Saluti
Andrea